Art. 16.
Requisiti   psico-fisici  per  i  candidati  che  concorrono  per  la
                 specializzazione «pilota militare»

   1.  Le  sottocommissioni  di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c):
    a)  hanno il compito di selezionare aspiranti che siano idonei al
servizio  nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e, comunque, in possesso dei requisiti fisici
previsti  per  l'idoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea quali
«piloti  militari»,  ai  sensi  del decreto ministeriale 16 settembre
2003;
    b)  prima  dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
   2.  I  concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi   di   navigazione  aerea  presso  l'Istituto  Medico  Legale
dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
    a)  certificato,  con  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni,
attestante  l'effettuazione  ed  il risultato dell'accertamento per i
markers  dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o privata
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
    b)  certificato,  in  originale  o  copia  conforme, di idoneita'
all'attivita'  sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita' (anni
   uno)
,  rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva
Italiana,   ovvero   da   strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate  con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in
tali  ambiti,  in  qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport;
    c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle igE totali;
    d)  referto  di  analisi  di  laboratorio concernente il dosaggio
ematico  del  G6PD,  eseguito  con  metodo quantitativo ed effettuato
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
    e)  certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico
di  fiducia  di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante:
     - lo stato di buona salute;
     -       la       presenza/assenza       di       deficit      di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
     - la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
    f)  certificato,  rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale,  attestante  l'esito  del  test  per  l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
    g)  referto  ed  esame  ecocardiogramma color doppler, effettuato
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
    h)  esami  radiografici  del  torace, della colonna in toto sotto
carico  con  reticolo, colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e
relativi  referti.  Tali  esami strumentali devono essere effettuati,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
    i)   tracciato  elettroencefalografico  e  relativo  referto,  in
originale  o  copia  conforme,  eseguito  presso  strutture sanitarie
pubbliche,  anche  militari,  o private convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale, avente le seguenti caratteristiche:
     1) velocita' di scorrimento 30 mm/sec;
     2) costante di tempo 0,3 microvolts/sec;
     3) filtro 70 Hertz piu' filtro di rete;
     4) prove di attivazione complete (S.L.I. - IPERPNEA);
     5)  tracciato  da  effettuare  sulle  longitudinali  (esterne  -
interne), trasversali (anteriori - posteriori);
    l) solo per i candidati di sesso femminile:
     1)  referto,  in  originale o copia conforme, attestante l'esito
del  test  di  gravidanza  non  anteriore  ai  5 giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
     2)   ecografia  pelvica,  con  referto,  in  originale  o  copia
conforme, avente data non anteriore a tre mesi.
   La  mancata  presentazione,  anche  di un singolo documento, della
documentazione  medica  indicata  al  presente comma, comporta la non
ammissione  del concorrente agli accertamenti sanitari e l'esclusione
dal concorso.
   La positivita' all'accertamento di cui alla lettera c) comporta la
sottoposizione  agli  ulteriori esami strumentali e di laboratorio di
cui all'art. 15, comma 2, lettera a).
   3.  Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea  quali  «piloti  militari», gli esami radiografici ed i referti
sono  trattenuti  presso  l'Istituto  Medico  Legale ed eventualmente
messi  a disposizione della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1,  lettera  b),  per  l'espletamento  delle  attribuzioni di propria
competenza.
   4.   Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'art.  3,  comma  2,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155,  secondo  il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato  di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora  alla data del 6
luglio 2009.
   5.  I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi  di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione  di consenso informato al protocollo diagnostico in uso
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, secondo il
modello in allegato 5.
   6.  Nel predetto allegato 5, e', altresi', riportato il protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente.
   7.  I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di  statura  previsti  dall'art.  4  del  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227, e dall'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003.
   8.  Per  effetto  del  combinato  disposto  delle  norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere:
    a)  statura  non  inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per
gli uomini;
    b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per le
donne.
   9.  Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di
cui  al  precedente  comma,  il  predetto  Istituto Medico Legale non
procede  all'accertamento  dell'idoneita'  ai  servizi di navigazione
aerea quali «piloti militari».
   10.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.