Art. 18.
Prova   di   efficienza   fisica   ed   accertamento   dell'idoneita'
                            attitudinale

   1.  I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici   sono  sottoposti  alla  prova  di  efficienza  fisica,
all'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,  alle  prove orali ed
alle  eventuali  prove  facoltative  presso  il  Centro  Addestrativo
Polifunzionale    della    Guardia   di   finanza   di   Roma   (loc.
Castelporziano),  via  Croviana, n. 120, nella data indicata all'atto
della  convocazione di cui all'art. 15, comma 5, dove usufruiscono di
vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione.
   2.  Gli aspiranti devono attenersi alle norme disciplinari di vita
interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia.
   3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
    a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
    b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali;
    c) 3° giorno: prove orali e prove facoltative di lingua straniera
e di informatica, di cui all'art. 19.
   4. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste in:
    a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del
peso, corsa piana 1000 m;
    b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
   5.  L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio  complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 6.
   6. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo
dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
    a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
    b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
    c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
    d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
    e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
    f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
    g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
   7.  Il  mancato  superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla   gia'   conseguita   idoneita'   al   termine  degli  esercizi
obbligatori.
   8.  All'atto  del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 7,
comma  1,  lettera d), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione  Medico  Sportiva  Italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche   o   private   convenzionate  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale,  che  esercitano,  in  tali  ambiti, in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport.
   9.  La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alla  prova  di  efficienza  fisica  e,
pertanto, l'esclusione dal concorso.
   10.  Il  presidente  della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
    a)  presenti  idonea  certificazione medica attestante postumi di
infortuni   precedentemente   subiti   o   uno  stato  di  temporanea
indisposizione;
    b)  si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle
prove  e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione,
sentito  il  medico  presente,  provvede,  con  giudizio  motivato ed
insindacabile,  all'eventuale  differimento  dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 21 luglio 2009.
   11.  Ai  soli  fini  della  effettuazione in piena sicurezza della
prova  di  efficienza  fisica,  i candidati di sesso femminile devono
produrre,  in  sede  di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza  di  data  non  anteriore  a  cinque  giorni dalla data di
presentazione,  che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del  referto,  la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
   12.   Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza,  sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti,   la   competente   sottocommissione   non   puo'   procedere
all'effettuazione  della  prova  di efficienza fisica e deve esimersi
dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n. 155, secondo il quale lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
   13. Tali candidate sono, pertanto:
    a)   ammesse,   con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali;
    b)  comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del  predetto  decreto  ministeriale,  laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 21 luglio 2009.
   14.  I  candidati  che  hanno  ottenuto il differimento, di cui al
comma  10, possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta,
essere    ammessi,    con   riserva,   a   sostenere   l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale.
   15.  I  candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono  ammessi  all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
   16.  L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il  possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il ruolo
ambito.
   17. Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
    b)  test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
   18.  Prima  dell'effettuazione  della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento   dell'idoneita'  attitudinale  dei  candidati,  la
sottocommissione  di  cui  all'art.  7, comma 1, lettera d), fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi.
   19.  I  candidati  risultati  idonei all'accertamento attitudinale
sono  ammessi  a  sostenere  le prove orali, mentre i non idonei sono
esclusi dal concorso.
   20.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.