Art. 21.
                             Graduatoria

   1.   La   graduatoria   unica   di   merito   e'  compilata  dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
   2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 5, ad esclusione delle lettere g), h) ed i),
con  l'indicazione a fianco di ciascuno della specializzazione per la
quale ha concorso.
   3.  La  graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di  merito  complessivo,  dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza  fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
   4.  A  parita'  di merito, sono osservate le norme di cui all'art.
38,  comma  6,  della  legge  24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  e  quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
   5.  La  graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale.