Art. 22.
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia

   1.  Subordinatamente  al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da  parte  dell'Autorita'  di  Governo,  sono  ammessi  al  corso  di
formazione,  in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale»,
i  candidati  che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art.
21, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascuna
specializzazione,  tenendo  conto  della  riserva  del  posto  di cui
all'art.  1,  comma  3,  e  che  abbiano  conseguito  il  giudizio di
idoneita'  alla  visita  medica  di  incorporamento,  alla quale sono
sottoposti  prima  della  firma  dell'atto  di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
   2.    Prima    della   visita   medica   di   incorporamento,   la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
   3.  I  candidati  non  idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
   4.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
   5.  Qualora  il  posto  riservato  di cui all'art. 1, comma 3, non
possa  essere  ricoperto  per mancanza di candidati idonei, lo stesso
sara'   conferito   ad   altro   candidato   iscritto  nell'anzidetta
graduatoria,  per  la specializzazione «pilota militare», nell'ordine
del punteggio di merito conseguito.
   6.  Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi,  comunque,  disponibili  per  ciascuna specializzazione tra i
candidati   precedentemente   dichiarati   vincitori   in  base  alle
disposizioni vigenti.
   7.  All'atto  della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti  ed  i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
   8.  Gli  allievi  ufficiali,  ammessi  a  frequentare  il corso di
Accademia,  devono  sottoscrivere,  prima  dell'inizio del corso, una
dichiarazione  con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un  periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia.  All'atto  della  nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre  una  nuova  ferma  di  dieci  anni,  che assorbe quella da
espletare.
   9.  I  vincitori  del  concorso  per  la  specializzazione «pilota
militare»,  convocati  presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisito   lo   status   di  «allievo  ufficiale»,  sono  sottoposti
all'accertamento  dell'attitudine  al  volo  per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano.
   10.   Detto   accertamento   e'   effettuato   presso  l'Accademia
Aeronautica  e  presso  la  Scuola  di Volo dell'Aeronautica Militare
all'uopo designata, secondo i programmi di addestramento ivi in uso.
   11.  Coloro  i  quali sono ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine  al  pilotaggio sono rinviati dal corso di Accademia della
Guardia di finanza.
   12.  Gli  appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati
dall'8°  corso  «aeronavale» dell'Accademia, riassumono la precedente
posizione  di  stato,  salva  l'adozione  nei  loro  confronti  degli
ulteriori  occorrenti  provvedimenti.  Il periodo di durata del corso
e',  in  tal  caso,  computato  per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio e di grado.