Art. 23.
Spese  di  partecipazione  al  concorso  e  concessione della licenza
                       straordinaria per esami

    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove  selettive,  sono  a  carico  degli  aspiranti, ad eccezione di
quelle indicate all'art. 18 comma 1.
   2.  Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma  5, ad eccezione della lettera i), ai candidati appartenenti al
Corpo  sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami,  fino  alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per
la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito
il giudizio di idoneita' all'accertamento dei requisiti psicofisici.
   3.  Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
Corpo,  possono  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.