Art. 24.
            Trattamento economico degli allievi ufficiali

   1. Durante il corso, agli allievi ufficiali e' corrisposta la paga
giornaliera  di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni ed integrazioni.
   2.  Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della    prima    vestizione,    le   cui   spese   sono   a   carico
dell'Amministrazione.
   3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
    a) per la manutenzione del vestiario;
    b)  relative  all'istruzione  e,  cioe', all'acquisto di libri di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
    c) di carattere personale e straordinarie.
   4.  Gli  allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di  formazione,  devono  essere  provvisti  del  corredo  indicato in
allegato 9.