Art. 25.
Trattamento   economico   degli  allievi  ufficiali  provenienti  dai
                         militari del Corpo

   1.  Al  personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli  ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti  nella  nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari  alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali  conseguenti  a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.