Art. 6.
                           Documentazione

   1.   Nei  confronti  dei  candidati  convocati  per  le  prove  di
efficienza  fisica  di  cui all'art. 18, il Comando Provinciale della
Guardia  di  finanza  competente  (ovvero il locale Comando Regionale
della  Guardia  di  finanza,  per  i residenti in Valle d'Aosta) o il
Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di finanza, per i residenti
all'estero, provvedono a richiedere i seguenti atti:
    a)  rapporto  sul  servizio  prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per  il  personale  di  ruolo  nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
    c) dichiarazione del casellario giudiziale;
    d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in  servizio  militare  o che abbiano gia' partecipato alla visita di
leva  o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14
della  legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva
di mare.
   2.  I candidati convocati per le prove di efficienza fisica devono
presentare  o  far  pervenire,  direttamente  ai  Reparti indicati al
precedente  comma,  entro  venti  giorni  dalla data di comunicazione
della convocazione stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi  previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono  i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 38, comma 6,
della  legge  24  dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   3.  I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di cui
all'art.  21  devono  presentare o far pervenire ai Reparti di cui al
comma  1,  a  pena  di  decadenza,  entro trenta giorni dalla data di
ammissione al corso di formazione:
    a)  se  di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo  illimitato
provvisorio  o  certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
    b)  copia  autenticata  dello  stato  di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
    c)   domanda  diretta  al  Ministero  della  Difesa  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata   e   ufficiale  delle  forze  di
completamento,  chiede  di  rinunciarvi  per  conseguire l'ammissione
all'Accademia  della  Guardia  di  finanza  in  qualita'  di  allievo
ufficiale.
   4.  Il  vincitore  del posto riservato di cui all'art. 1, comma 3,
deve,  inoltre, far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di
decadenza,  entro  trenta giorni dalla data di ammissione al corso di
formazione, l'attestato di cui al predetto art. 1.
   5.  I  vincitori  del  concorso  devono consegnare, all'atto della
presentazione  in  Accademia per l'inizio del corso di formazione, il
diploma  in  originale  ovvero  la  copia  autentica  del certificato
attestante  il  conseguimento  del  titolo  di studio, in conformita'
all'art.  18  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445.  Il titolo originale di studio deve, comunque, essere
fatto  pervenire  all'Accademia  entro  il  31 marzo 2010. In caso di
documentato  impedimento,  il vincitore del concorso deve presentare,
entro   lo  stesso  termine,  un  certificato  sostitutivo  ai  sensi
dell'art.  199,  comma  6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
   6.  I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
   7.  Il  documento  di  cui al comma 3, lettera b), deve avere data
posteriore  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale.
   8.  I  documenti  si  considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  per  ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   9.  I  documenti,  incompleti  o  affetti  da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
   10.  Il  Comando  Provinciale  della Guardia di finanza competente
(ovvero  il  locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i
residenti  in  Valle  d'Aosta),  esclusivamente  per  i vincitori del
concorso,  ricevuti  i  suddetti  documenti,  li  trasmette, entro 10
giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al
Centro di Reclutamento.
   11.  Il  candidato,  in  servizio  nella Guardia di finanza, nelle
Forze   armate,  nelle  altre  Forze  di  polizia  e  nella  pubblica
amministrazione,  deve produrre soltanto il titolo di studio, nonche'
l'attestato  di  cui  all'art.  1, comma 3, se vincitore per il posto
riservato.