Art. 9. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su domanda dell'avente titolo. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria; nel caso delle borse riservate il candidato successivo dovra' aver ottenuto anche l'idoneita' per la specifica tematica. I vincitori di borsa riservata sono tenuti ad accettare la borsa, a tematica vincolata, loro proposta. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la borsa finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione della stessa a specifiche ricerche, il candidato puo' scegliere se accettare la borsa o rinunciarvi. L'importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47 al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente. (vedi nota 1) L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% della borsa stessa per i periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore del Dottorato o dal Collegio dei docenti. Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso previa conferma da parte del Collegio dei docenti del conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. (1) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente stabilisce ex art. 2 comma 26 della Legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal 01/01/2009 e' assoggettabile a contributo INPS, pari al 17% o 25,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.