Art. 9.
                           Borse di studio

   Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base  alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
   Qualora  l'avente  titolo  rinunci  alla  borsa di studio subentra
altro  candidato  secondo  l'ordine della graduatoria; nel caso delle
borse  riservate  il  candidato successivo dovra' aver ottenuto anche
l'idoneita' per la specifica tematica.
   I  vincitori di borsa riservata sono tenuti ad accettare la borsa,
a tematica vincolata, loro proposta.
   In  presenza  di  una  o  piu'  borse di studio finanziate da enti
esterni,  i  candidati possono scegliere di quale fruire in relazione
alla  loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la
borsa  finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione della stessa a
specifiche  ricerche,  il  candidato  puo'  scegliere se accettare la
borsa o rinunciarvi.
   L'importo  annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47 al
lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del dottorando previsti dalla
normativa vigente. (vedi nota 1)
   L'importo  della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
della borsa stessa per i periodi di permanenza all'estero autorizzati
dal coordinatore del Dottorato o dal Collegio dei docenti.
   Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale
anticipata,  salvo  recupero  di eventuale indebito per le ipotesi di
esclusione o sospensione del dottorando.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata  del  corso  previa conferma da parte del Collegio dei docenti
del   conseguimento  dei  risultati  previsti  per  l'anno  di  corso
frequentato.
   Le  sospensioni  della  frequenza  del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
   Le  borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.


(1)  Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente
stabilisce  ex  art.  2  comma  26  della  Legge  335/95 e successive
modifiche  e  integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal
01/01/2009 e' assoggettabile a contributo INPS, pari al 17% o 25,72%,
di cui 1/3 a carico del dottorando.