Art. 6.
                           Prove di esame

   1. Le prove di esame consistono:
    a)  in  una prova scritta su temi attinenti il settore di ricerca
di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando. Il tempo concesso per
la prova scritta sara' stabilito dalla commissione esaminatrice.
    b)  in  una prova orale vertente principalmente su temi attinenti
il  settore di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando
nella  quale  si  procedera'  anche all'accertamento della conoscenza
della lingua inglese.
   Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno raggiunto
la votazione di almeno 21/35 nella prova scritta.
   Per  i  candidati  non  Italiani  nel  corso  della prova orale si
procedera'  anche  all'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
italiana.  Al  termine  di  ogni  seduta dedicata alla prova orale la
commissione  esaminatrice  formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto
elenco,   sottoscritto   dal   presidente   e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso presso la sede ove si svolge la prova orale.
   2.  I  candidati  non  possono  introdurre, nella sede della prova
scritta,   carta   da   scrivere,   appunti   manoscritti,   libri  o
pubblicazioni  di  qualunque  specie;  possono  consultare soltanto i
dizionari.  L'uso  di  telefoni  cellulari  e, comunque, ogni tipo di
comunicazione con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova.
   3.  La  votazione  complessiva risultera' dalla somma dei punteggi
riportati nella valutazione dei titoli e nelle prove di esame.