Art. 4.


   1.  L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al
DPR  28.12.2000  n. 445, art. 71 (modalita' dei controlli) si riserva
di  verificare  la  veridicita'  delle autocertificazioni prodotte, a
campione.
   2.  Con  successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1 del
D.M.  n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito dall'art.
1  del D.M. in data 13 marzo 2002, verra' nominata la Commissione che
provvedera'  alla  formulazione  di distinte graduatorie per ciascuna
delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.
   3.  L'attribuzione  del  punteggio  ai  singoli  candidati  verra'
effettuata    dalla    Commissione   suddetta,   sulla   base   delle
votazioni/giudizi conseguiti da ciascuno di essi,con esclusione delle
votazioni/giudizi  conseguiti  in  religione,  condotta ed educazione
motoria.  A  parita'  di  merito,  si  terra'  conto  del  numero dei
componenti  del  nucleo  familiare e, in caso di parita', del reddito
del nucleo familiare.
   4.  La  spesa  occorrente per l'esecuzione del presente decreto e'
imputata  al  capitolo  n. 1207 nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'Interno.
   5.   Il   Direttore   Centrale  per  le  Autonomie  e'  incaricato
dell'esecuzione  del  presente  decreto,  che  sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ยช serie speciale.
    Roma, 23 dicembre 2008
                                           Il capo dipartimento: Pria