Art. 4. 1. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 445, art. 71 (modalita' dei controlli) si riserva di verificare la veridicita' delle autocertificazioni prodotte, a campione. 2. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito dall'art. 1 del D.M. in data 13 marzo 2002, verra' nominata la Commissione che provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto. 3. L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verra' effettuata dalla Commissione suddetta, sulla base delle votazioni/giudizi conseguiti da ciascuno di essi,con esclusione delle votazioni/giudizi conseguiti in religione, condotta ed educazione motoria. A parita' di merito, si terra' conto del numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita', del reddito del nucleo familiare. 4. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto e' imputata al capitolo n. 1207 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno. 5. Il Direttore Centrale per le Autonomie e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ยช serie speciale. Roma, 23 dicembre 2008 Il capo dipartimento: Pria