Art. 8.

                   Preferenze a parita' di merito


   I  candidati che intendono far valere i titoli che danno diritto a
preferenza  a  parita'  di  merito  devono indicarli nella domanda di
partecipazione  alla selezione e allegare la relativa documentazione,
alla medesima domanda, in originale o in copia autenticata o mediante
autocertificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,
previsti  dagli  articoli  46  e  47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si fa presente, altresi', che le
dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del codice
penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia, possono nei casi piu'
gravi,  comportare  l'interdizione  temporanea  dai  pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
   Dai   documenti   stessi  o  dalla  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  dovra'  risultare il possesso del requisito alla data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
   I  titoli  preferenziali che danno diritto a preferenza in caso di
parita' di punteggio, sono i seguenti:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  di  servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    20)   militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
    c) minore eta'.