Art. 9.

        Approvazione degli atti e della graduatoria di merito


   Al  termine  della  procedura  concorsuale  il rettore con proprio
provvedimento   approvera'   gli   atti  del  concorso,  la  relativa
graduatoria di merito e dichiarera' il vincitore del concorso.
   La   graduatoria   di   merito   sara'  formata  secondo  l'ordine
decrescente   del   punteggio   complessivo   finale  conseguito  dai
candidati,  sommando  i voti riportati nella valutazione dei titoli e
nella  prova  orale,  con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle
preferenze previste dall'art. 8.
   La  graduatoria  di  merito  avra'  una  validita'  di  tre anni a
decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
   Il  suddetto  provvedimento  sara'  pubblicato nell'Albo ufficiale
dell'Universita'    degli   studi   di   Bari,   nonche'   sul   sito
www.area-reclutamento.uniba.it.   Dell'avvenuta  pubblicazione  sara'
dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica - 4ª serie
speciale  «Concorsi  ed  esami». Dalla predetta data di pubblicazione
decorreranno i termini per le eventuali impugnative.