Art. 9. Approvazione degli atti e della graduatoria di merito Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio provvedimento approvera' gli atti del concorso, la relativa graduatoria di merito e dichiarera' il vincitore del concorso. La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati, sommando i voti riportati nella valutazione dei titoli e nella prova orale, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 8. La graduatoria di merito avra' una validita' di tre anni a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti. Il suddetto provvedimento sara' pubblicato nell'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari, nonche' sul sito www.area-reclutamento.uniba.it. Dell'avvenuta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla predetta data di pubblicazione decorreranno i termini per le eventuali impugnative.