Art. 13.

                            Prove d'esame


   I  candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano
risultati  idonei  alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
fisici, psichici ed attitudinali saranno ammessi a sostenere le prove
scritte d'esame di cui all'art. 15 del presente bando.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 4ª serie
speciale   «Concorsi   ed  esami»  del  5  giugno  2009  verra'  data
comunicazione  delle sedi e del calendario di svolgimento delle prove
scritte.
   Tale  comunicazione  avra'  valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
   Durante  la  prova  preliminare  e le prove scritte d'esame non e'
permesso  ai  concorrenti  di  comunicare  tra loro verbalmente o per
iscritto,  ovvero  di  mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i membri della Commissione
esaminatrice.
   E'  vietato  ai  concorrenti  di  portare  seco carta da scrivere,
appunti,  libri,  opuscoli  di qualsiasi genere, agende elettroniche,
telefoni   cellulari,   ricetrasmettitori  e  strumenti  idonei  alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
   Gli  elaborati  relativi alle prove scritte d'esame debbono essere
scritti,  a  pena  di  nullita',  esclusivamente su carta portante il
timbro   d'ufficio   e  la  firma  di  un  membro  della  Commissione
esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
   Ai  candidati e' consentito soltanto, durante lo svolgimento delle
prove  scritte,  consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto
senza  note  ne'  richiami  dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i
dizionari  linguistici che siano stati preventivamente presentati dai
concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati
dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.
   Il  concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque,  abbia  copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema
e' escluso dal concorso.