Art. 16.

                     Ammissione alla prova orale


   Le  prove  scritte si intendono superate dai candidati che abbiano
riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove.
   La   Commissione,  qualora  abbia  attribuito  al  primo  dei  due
elaborati  scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
non procede all'esame dell'altro.
   L'ammissione  al  colloquio,  con l'indicazione del voto riportato
nelle  prove  scritte,  sara'  comunicata  al candidato almeno trenta
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
   Il  colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi.
   Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
   Al  termine  di  ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera'
l'elenco  dei  candidati  ascoltati,  con  l'indicazione  del voto da
ciascuno riportato.
   L'elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario della
Commissione,  e'  affisso,  nel medesimo giorno, in apposito albo del
Ministero dell'Interno.