Art. 19.

                        Graduatoria di merito


   Espletate le prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria di
merito,  secondo  l'ordine  della votazione complessiva riportata dai
candidati;  tale  votazione  e' data dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.
   La  graduatoria  del  concorso  e  la  dichiarazione dei vincitori
saranno  effettuate  secondo  le  norme  e  con  le riserve dei posti
previste  dall'art.  1  del  presente  decreto,  nonche'  secondo  le
disposizioni  previste  dall'art.  5 del decreto del Presidente della
Repubblica   9   maggio  1994,  n.  487  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.