Art. 22.

                        Status dei vincitori


   I   vincitori   appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione  del
Ministero dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o
militare  sono  posti  in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento  economico  previsto  dagli  articoli  59  della legge 1°
aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.