Art. 23.

                   Pubblicazione della graduatoria


   Il  decreto  di  approvazione  della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del  personale  del  Ministero  dell'interno  e di tale pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Dalla  data  della  pubblicazione  del  suddetto avviso decorre il
termine,  rispettivamente  di  giorni  sessanta  e centoventi, per il
ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  amministrativo regionale, ai
sensi  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  ovvero ricorso al
Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.