Art. 3.

                   Casi particolari di esclusione


   Non   possono  partecipare  al  concorso  coloro  che  sono  stati
dichiarati  «obiettori  di  coscienza»,  ovvero  ammessi  a  prestare
«servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.
   Non  sono  ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
Forze  Armate,  dai  Corpi  militarmente  organizzati o destituiti da
pubblici    uffici,    dispensati    dall'impiego   per   persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero decaduti da un impiego statale, ai
sensi  dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno  riportato  condanna  a  pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
   Costituisce,  inoltre,  causa  ostativa  per  la partecipazione al
concorso  l'espulsione  da  uno  dei  corsi di formazione finalizzati
all'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
   L'Amministrazione  provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello dell'idoneita'
fisica,  psichica  e  attitudinale al servizio di polizia, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
   L'esclusione  dal  concorso  per  difetto dei prescritti requisiti
sara'  disposta  in  qualunque  momento con decreto motivato del Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.