Art. 3. Casi particolari di esclusione Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati dichiarati «obiettori di coscienza», ovvero ammessi a prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.