Art. 7. Prova preselettiva Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non sia inferiore a cinquemila, verra' effettuata una prova preselettiva, volta a determinare il numero dei candidati da ammettere alle successive prove. La prova e' articolata in quesiti a risposta a scelta multipla, diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo. I quesiti concernenti le sopraindicate discipline saranno pubblicati quarantacinque giorni prima della prova preselettiva, in ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da 5 risposte, delle quali una sola e' esatta. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media e difficile. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento della prova preselettiva puo' aver luogo in piu' sedi decentrate a livello regionale o interregionale. In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede di espletamento della prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La votazione conseguita non concorre alla formazione del voto finale di merito.