Art. 7.

                         Prova preselettiva


   Nel  caso  in  cui  il  numero delle domande di partecipazione sia
superiore  a  cinquanta  volte il numero dei posti messi a concorso e
non   sia   inferiore  a  cinquemila,  verra'  effettuata  una  prova
preselettiva,   volta  a  determinare  il  numero  dei  candidati  da
ammettere alle successive prove.
   La  prova  e'  articolata in quesiti a risposta a scelta multipla,
diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto
penale,   diritto   processuale   penale,   diritto  civile,  diritto
costituzionale e diritto amministrativo.
   I   quesiti   concernenti   le  sopraindicate  discipline  saranno
pubblicati  quarantacinque  giorni prima della prova preselettiva, in
ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000.
   Ciascun  quesito  viene  elaborato  predisponendo un'unica domanda
seguita da 5 risposte, delle quali una sola e' esatta.
   I  quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione
alla   natura   della  domanda  che  e'  rispettivamente  facile,  di
difficolta' media e difficile.
   L'attribuzione    del   punteggio   alle   singole   risposte   e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
   Qualora  il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento della
prova  preselettiva puo' aver luogo in piu' sedi decentrate a livello
regionale o interregionale.
   In  tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione
esaminatrice,  sono  costituiti,  per ogni sede di espletamento della
prova  preselettiva,  appositi comitati di vigilanza con le modalita'
di  cui  ai commi 7 ed 8 dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   La  votazione  conseguita  non  concorre  alla formazione del voto
finale di merito.