Art. 4.

                          Durata in carica


   1.  L'incarico  di  Direttore ha durata di cinque anni a decorrere
dal  conferimento  e  puo' essere riconfermato una sola volta, con il
limite previsto dal 2 comma del presente articolo.
   2.  L'incarico puo' cessare anticipatamente per dimissioni, revoca
o  per  il  raggiungimento del 67o anno di eta' ai sensi dell'art. 33
del  decreto 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248.
   3.  La revoca puo' essere disposta nei casi indicati dall'articolo
28 del Regolamento di organizzazione e funzionamento.
   4.  L'incarico  non  potra'  esser  conferito  qualora  nelle more
dell'espletamento  delle  relative  procedure  e sino al conferimento
dello  stesso,  il  candidato raggiunga l'eta', considerato il limite
dei 67 anni anzidetti, che non consente l'assegnazione di un incarico
di durata almeno triennale.