Art. 4. Durata in carica 1. L'incarico di Direttore ha durata di cinque anni a decorrere dal conferimento e puo' essere riconfermato una sola volta, con il limite previsto dal 2 comma del presente articolo. 2. L'incarico puo' cessare anticipatamente per dimissioni, revoca o per il raggiungimento del 67o anno di eta' ai sensi dell'art. 33 del decreto 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. 3. La revoca puo' essere disposta nei casi indicati dall'articolo 28 del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 4. L'incarico non potra' esser conferito qualora nelle more dell'espletamento delle relative procedure e sino al conferimento dello stesso, il candidato raggiunga l'eta', considerato il limite dei 67 anni anzidetti, che non consente l'assegnazione di un incarico di durata almeno triennale.