Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione


   Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
    a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato  membro dell'Unione
europea;
    b) eta' non inferiore agli anni 18;
    c)  diploma  di  scuola  superiore  di  secondo  grado  di durata
quinquennale;
    d) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di
sottoporre  a  visita  medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla vigente normativa;
    e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
    f) godimento dei diritti civili e politici.
   Il  titolo  di  studio  conseguito all'estero deve avere ottenuto,
entro  la  data  di  scadenza  del termine utile per la presentazione
delle   domande   di   partecipazione   al  concorso,  la  necessaria
equipollenza   ai   diplomi   italiani  rilasciata  dalle  competenti
autorita'.
   Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che  siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo e coloro che siano stati destituiti
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego  statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i
seguenti requisiti:
    a)   godere   dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
    b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
    c)  essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di   tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per  i  cittadini  della
Repubblica.
   I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
   I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
   L'Amministrazione  puo'  disporre  in  ogni  momento,  con decreto
motivato  del  Direttore Amministrativo, l'esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.