Art. 2. 1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono: a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia' iscritti all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27; b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. 2. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione. 3. Il Direttore Generale delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. 4. A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per sostenere le prove.