Art. 2.


   1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:
    a)  essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali
ed  alle  Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia' iscritti
all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27;
    b)  aver  compiuto  lodevole  e proficua pratica di almeno cinque
anni  presso  lo  studio  di un avvocato che eserciti abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
   2.  I  candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24
febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno
un  anno  dovranno  aver  compiuto  lodevole e proficua pratica di un
anno,  decorrente  dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di
un  avvocato  che  presti  abitualmente  il suo patrocinio dinanzi la
Corte di Cassazione.
   3.  Il  Direttore  Generale delibera sulle domande di ammissione e
forma  l'elenco  dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno
quindici  giorni  liberi  prima  dell'inizio delle prove negli uffici
della segreteria della Commissione esaminatrice.
   4.  A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione
agli  esami,  nonche'  del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra'
presentarsi per sostenere le prove.