Art. 3. 1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Via Arenula, 70, 00186 Roma, entro il termine del 20 aprile 2009. 2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo: A) certificato del presidente del competente Consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per almeno cinque anni, ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando, la professione davanti ai Tribunali ed alle Corti d'Appello; B) certificato di un avvocato che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale: a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione; b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti di cui all'art. 2 comma 2, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso. Tale certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine forense; C) ricevuta della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per l'iscrizione agli esami, da versarsi direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 1, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (autocertificazione). Dovranno invece produrre certificazione per quanto concerne l'attestazione dell'esercizio della professione dinanzi ai Tribunali e Corti di Appello nonche' per quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo. 4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta o non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.