Art. 3.


   1.  Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire,   improrogabilmente,   al   Ministero  della  Giustizia  -
Dipartimento  per  gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della
Giustizia  Civile  - Ufficio III - Via Arenula, 70, 00186 Roma, entro
il termine del 20 aprile 2009.
   2.  Si  considerano  prodotte  in tempo utile le domande spedite a
mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui  al  precedente  comma.  A  tal  fine  fa  fede  il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   3.  Le  domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dei seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
    A)   certificato   del   presidente   del   competente  Consiglio
dell'Ordine  dal  quale  risultino l'attuale iscrizione del candidato
nell'albo  degli  avvocati e l'anzianita' di essa, con l'attestazione
che  il  candidato  ha  esercitato per almeno cinque anni, ovvero per
almeno  un  anno  per  coloro  che si trovino nella condizione di cui
all'art.  2,  comma  2, del presente bando, la professione davanti ai
Tribunali ed alle Corti d'Appello;
    B)  certificato  di  un  avvocato  che  esercita  abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale:
     a)  dichiari  di  esercitare  abitualmente il patrocinio davanti
alla Corte di Cassazione;
     b)  dichiari  che  il  candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica  di  almeno  cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un anno per i
soggetti  di  cui  all'art.  2  comma  2,  relativa  ai  giudizi  per
cassazione,   frequentando   lo  studio  dell'avvocato  stesso.  Tale
certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine
forense;
    C)  ricevuta  della  tassa  di euro 20,66 (venti/sessantasei) per
l'iscrizione   agli   esami,   da   versarsi   direttamente   ad   un
concessionario  della  riscossione  o  ad  una Banca o ad una agenzia
postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce
729/T.  Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si
intende  quello  dell'Ufficio  delle  Entrate  relativo  al domicilio
fiscale del candidato.
   I  candidati  potranno  avvalersi  del  diritto di cui all'art. 1,
lettera  a), decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 (autocertificazione).
   Dovranno   invece  produrre  certificazione  per  quanto  concerne
l'attestazione  dell'esercizio della professione dinanzi ai Tribunali
e  Corti  di Appello nonche' per quanto previsto dalla lettera b) del
presente articolo.
   4.  I  candidati  che  presenteranno,  entro il termine stabilito,
domande  prive  della  richiesta  documentazione o con documentazione
incompleta o non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.