Art. 4.


   1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.
   2.   Le  prove  scritte  sono  tre  e  consistono  ciascuna  nella
compilazione  di  ricorsi  per  cassazione rispettivamente in materia
civile,  penale  e amministrativa. La prova in materia amministrativa
puo'  anche  consistere  in  un  ricorso al Consiglio di Stato o alla
Corte dei conti in sede giurisdizionale.
   3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo i
casi,  il  testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi
avverso  i  quali  sia  ammissibile  uno  dei  ricorsi  indicati  nel
precedente comma.
   4.   La   scelta  delle  pronunce  giurisdizionali  o  degli  atti
amministrativi  da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi
e' fatta dal Presidente della commissione.
   5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto
delle prove sono assegnate sette ore.
   6.  E',  inoltre,  facolta'  della  commissione di consentire, nei
giorni   delle   prove,   che   i   candidati   consultino,  ciascuno
separatamente,  i  libri,  le  pubblicazioni  e  le  riviste che essi
richiederanno   e   che  la  Commissione  abbia  la  possibilita'  di
procurarsi.