Art. 5.


   1.  Sono  ammessi  alla  prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle  prove  scritte.  L'elenco  degli  ammessi  e' sottoscritto dal
presidente,  il  quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato
il giorno e l'ora della prova orale.
   2.  La  mancata  presentazione  alle  prove sara' considerata come
rinuncia all'esame.