Art. 6.


   1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per
oggetto   una  contestazione  giudiziale  nella  quale  il  candidato
dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
   2.  Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
   3.  La  prova  orale  e' pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.