Art. 7.


   1.  Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di
otto  decimi  nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
   2.  Ultimate  le  prove  orali,  la Commissione forma l'elenco dei
candidati che hanno conseguito l'idoneita'.