Art. 9.


   1.  I  candidati  portatori  di  handicap  debbono  indicare nella
domanda  l'ausilio  di  cui  necessitano  in  relazione  all'handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
   2.  Per  i  predetti  candidati  la  commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.