Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia; 4) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 6) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1 comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.