Art. 12.

                      Accertamenti attitudinali


   1.   I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti  sanitari  di cui all'articolo 11, saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), ad
accertamenti   attitudinali  per  il  riconoscimento  delle  qualita'
indispensabili   all'espletamento   delle   mansioni  di  carabiniere
effettivo, di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c) e 53, comma 6,
del  decreto  legislativo  12  maggio1995,  n. 198. Tali accertamenti
saranno   svolti   con   le   modalita'  definite  nel  provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.
   2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno  e  nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione  da  documentare  entro il giorno di presentazione. A
tal  fine  l'interessato  dovra' far pervenire al Centro Nazionale di
Selezione  e  Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, istanza
di  riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/80983912) entro
il   giorno   di   prevista  presentazione,  inviando  documentazione
probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione si
osserveranno  le  disposizioni  di  cui all'articolo 10, comma 3, del
presente decreto.
   3.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali  la commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un giudizio di
idoneita' o di non idoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto  seduta  stante,  e' definitivo. I concorrenti giudicati non
idonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.