Art. 12. Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 11, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), ad accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo, di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c) e 53, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio1995, n. 198. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/80983912) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione si osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.