Art. 4. Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo 1. I Comandi/Reparti, ricevute le copie delle domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 2, provvederanno a trasmettere al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, esclusivamente: l'elenco riepilogativo dei militari che hanno presentato domanda; l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato «C» e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto nonche' da ciascun candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti, che costituisce parte integrante del presente decreto, chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande. Tutta la documentazione dovra' essere recapitata - in ordine alfabetico - con il mezzo piu' celere, entro e non oltre il 20° giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 2. I concorrenti che siano militari in congedo dovranno: immediatamente richiedere l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile di cui al citato allegato «C», firmato dall'Ufficiale Responsabile/Funzionario del Distretto Militare/Centro documentale militare competente per territorio o residenza, nonche' da ciascun candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti; consegnare lo stesso, pena l'esclusione dal concorso, al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all'atto della loro presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica. 3. I concorrenti che partecipano per la riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, dovranno far pervenire, entro e non oltre il 20° giorno dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con raccomandata con avviso di ricevimento, al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, idonea documentazione relativa al possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.