Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: A) completato un periodo biennale di pratica presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 10, comma 2, legge n. 54/1991); B) completato un periodo triennale di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale (art. 10, comma 2, legge n. 54/1991); C) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei periti agrari accertano la sussistenza di detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: D) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A); E) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).