Art. 4.

Domande  di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  - Termine -
                             Esclusioni


   1.  I  candidati  devono,  entro  il  termine perentorio di trenta
giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ยช  serie speciale - presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di  rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art.
5,  soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A, ubicato
nella  provincia  (ad  eccezione di Agrigento per la quale l'istituto
sede   d'esame  e'  quello  di  Caltanissetta  )  sede  del  collegio
competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione (art.
1, comma 4, regolamento).
   2.  Le  domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico  sede  d'esame  ed  inviate al detto collegio, si considerano
prodotte  in  tempo  utile  purche' spedite a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa
fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
   3.  Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande  con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali  risultino  sprovvisti  dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
   4.  L'esclusione  puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.