Art. 4.

                              O n e r i


   Ai  componenti non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese
di  missione.  I  predetti  componenti  sono  equiparati, ai fini del
trattamento,  ai  dirigenti  di  prima  fascia, ai sensi dell'art. 28
della  legge  28 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Le
spese   relative  al  viaggio  ed  al  soggiorno  del  rappresentante
designato dalla regione restano a carico della medesima.
   Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
commissione,  valutati  in  €  2.000,00, graveranno sul Capitolo
3125  -  art.  3:  «Spese per il funzionamento - compensi, gettoni di
presenza,  compensi  ai  componenti  e  le  indennita'  di  missioni,
rimborsi  spese  di  trasporto ai membri estranei all'amministrazione
della  salute,  ai  consigli,  comitati  e  commissioni in materia di
ricerca  medica»,  allocato nello stato di previsione della spesa del
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali per
l'esercizio 2009 - U.P.B. 3.1.1.0. - «Funzionamento».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 marzo 2009

                                                  p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                      Fazio