Art. 4. O n e r i Ai componenti non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione restano a carico della medesima. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della commissione, valutati in € 2.000,00, graveranno sul Capitolo 3125 - art. 3: «Spese per il funzionamento - compensi, gettoni di presenza, compensi ai componenti e le indennita' di missioni, rimborsi spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute, ai consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'esercizio 2009 - U.P.B. 3.1.1.0. - «Funzionamento». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2009 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Fazio