Art. 13.

                       Ammissione alle Scuole


   1.  I  concorrenti  idonei,  compresi nel numero dei posti messi a
concorso  e  tenuto  conto  delle  gia'  citate limitazioni numeriche
previste per i concorrenti di sesso femminile, saranno assegnati alla
sede   indicata  nella  domanda  con  priorita'  1  (Scuola  militare
«Nunziatella»  ovvero  Scuola  militare  «Teulie'»)  secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili,
mentre  i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo
scientifico  europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso,
saranno assegnati alla Scuola militare «Teulie'». Una volta ricoperti
interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono
in  posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati
alla  sede  indicata  nella  domanda con priorita' 2. Le rinunce e la
mancata  presentazione  di  vincitori  del  concorso  alla  Scuola di
assegnazione  verificatesi entro i primi ventuno giorni dalla data di
presentazione  consentiranno alla Direzione generale per il personale
militare,  tramite  il  Centro  di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito,  di  disporre  l'ammissione di altrettanti concorrenti
idonei  secondo  l'ordine della rispettiva graduatoria, con possibile
modifica  della  sede (solo liceo classico e liceo scientifico) e del
corso  di  studi  (solo  tra  liceo  scientifico  e liceo scientifico
europeo) provvisoriamente assegnati, nel rispetto dei limiti numerici
previsti  per  i  concorrenti di sesso femminile. Qualora non fossero
ricoperti   interamente  i  posti  messi  a  concorso  per  il  liceo
scientifico  europeo,  sara'  possibile  colmare  le  vacanze con gli
idonei  non  vincitori  per il liceo scientifico, secondo la relativa
graduatoria  e  tenuto  conto  delle  piu'  volte  citate limitazioni
numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita'
il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento.
   2.  Saranno  considerati  rinunciatari  all'ammissione, e pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno  nella  sede  e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece,  che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  militare di
assegnazione  di  non  potersi  presentare  per  giustificato motivo,
producendo   la   relativa  documentazione  giustificativa,  potranno
ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni.
   3.  All'atto  della  presentazione  alla  Scuola cui saranno stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire, a pena di decadenza:
    a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione
leggibile  di  cognome,  nome  e  data  di nascita. Non e' necessaria
alcuna autenticazione;
    b)  pagella  scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del  liceo  per  il  quale  hanno concorso, nonche' il nulla-osta del
dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per  il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme
dei  dirigenti  delle  Scuole  parificate  o  legalmente riconosciute
apposte  sulle  pagelle  dovranno essere autenticate dal Provveditore
agli studi;
    c)  certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative
alle   vaccinazioni   antitetaniche   e   antitifiche   eventualmente
praticate,   nonche'   eventuale   dichiarazione   di   allergie  e/o
intolleranze a medicinali;
    d) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal genitore
che  esercita  legittimamente  l'esclusiva potesta' o, in mancanza di
essi,  dal  tutore, redatto conformemente all'allegato H del presente
decreto;
    e)  atto  di assenso all'arruolamento (solo per i concorrenti che
alla  data  di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno
di eta'), secondo lo schema riportato nell'allegato I che costituisce
parte integrante del presente decreto.
   4. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile
dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
   5.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo   2   del   presente  decreto,  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere, ai sensi
delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  alle  Amministrazioni  pubbliche  ed  enti
competenti   la  conferma  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione   al   concorso   e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
sottoscritte   dai   concorrenti  risultati  vincitori  del  concorso
medesimo.    Fermo   restando   quanto   previsto   in   materia   di
responsabilita'  penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da tale controllo
emergesse  che  il contenuto delle dichiarazioni non e' veritiero, il
dichiarante  decadra' dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.