Art. 13. Ammissione alle Scuole 1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso e tenuto conto delle gia' citate limitazioni numeriche previste per i concorrenti di sesso femminile, saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola militare «Nunziatella» ovvero Scuola militare «Teulie'») secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili, mentre i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno assegnati alla Scuola militare «Teulie'». Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. Le rinunce e la mancata presentazione di vincitori del concorso alla Scuola di assegnazione verificatesi entro i primi ventuno giorni dalla data di presentazione consentiranno alla Direzione generale per il personale militare, tramite il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, di disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con possibile modifica della sede (solo liceo classico e liceo scientifico) e del corso di studi (solo tra liceo scientifico e liceo scientifico europeo) provvisoriamente assegnati, nel rispetto dei limiti numerici previsti per i concorrenti di sesso femminile. Qualora non fossero ricoperti interamente i posti messi a concorso per il liceo scientifico europeo, sara' possibile colmare le vacanze con gli idonei non vincitori per il liceo scientifico, secondo la relativa graduatoria e tenuto conto delle piu' volte citate limitazioni numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita' il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento. 2. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni. 3. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire, a pena di decadenza: a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e' necessaria alcuna autenticazione; b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme dei dirigenti delle Scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle dovranno essere autenticate dal Provveditore agli studi; c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente praticate, nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali; d) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato H del presente decreto; e) atto di assenso all'arruolamento (solo per i concorrenti che alla data di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno di eta'), secondo lo schema riportato nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle Amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da tale controllo emergesse che il contenuto delle dichiarazioni non e' veritiero, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.