Art. 19.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11  e  13,  comma  1  del  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196, i dati personali forniti dai
concorrenti  saranno  raccolti dal Centro di selezione e reclutamento
nazionale  dell'Esercito, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una  banca  dati  automatizzata,  anche
successivamente   all'eventuale   ammissione   alle  Scuole,  per  le
finalita'   concernenti  la  gestione  del  rapporto  instaurato  con
l'Amministrazione militare.
   2.  Tali  dati  verranno  trattati  ai  fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate  unicamente  alle  Amministrazioni  pubbliche direttamente
interessate  allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico
-  economica  del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento  per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere   nei  confronti  del  Direttore  generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  Comandante  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento nazionale
dell'Esercito.
   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente  normativa,  sara'  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2009

                          Il Generale di Corpo d'Armata: Mario Roggio