Art. 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti al liceo classico; b) commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo; c) commissione per la prova di educazione fisica; d) commissione per gli accertamenti sanitari; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; f) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) saranno composte, ciascuna, da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello dell'Esercito, presidente; b) due ufficiali superiori dell'Esercito, membri; c) cinque docenti di scuola media superiore abilitati all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri; d) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per la prova di educazione fisica sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; b) due ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari sara' composta da: a) un ufficiale medico dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Forza armata o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara' composta da: a) un Brigadier Generale medico dell'Esercito, presidente; b) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri. I componenti della commissione di cui al presente comma dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4. 6. La commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; c) un ufficiale psicologo dell'Esercito, membro; d) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.