Art. 9.

                      Accertamento attitudinale


   1.  I  concorrenti  giudicati idonei al termine degli accertamenti
sanitari  saranno  sottoposti,  a  cura  della  commissione di cui al
precedente   articolo   5,  comma  1,  lettera  f),  all'accertamento
attitudinale,   inteso   a   valutarne  le  qualita'  attitudinali  e
caratterologiche.  Detto  accertamento  consistera'  in  una serie di
prove  attitudinali ed in un'intervista di selezione. In particolare,
saranno   valutate   le   potenzialita'   adattive,   le  aspettative
professionali  e  gli  aspetti  motivazionali  dei  concorrenti  agli
effetti  del  loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle
attivita'  della Scuola militare, secondo le direttive tecniche dello
Stato maggiore dell'Esercito.
   2.   Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  commissione
esprimera'  nei  confronti  di  ciascun  concorrente  un  giudizio di
idoneita'  o  di  inidoneita',  che  e' definitivo e sara' comunicato
seduta  stante.  In  caso  di giudizio di inidoneita', la commissione
provvedera'   a   comunicare   all'interessato  esclusivamente  detto
giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per
iscritto  al  genitore  esercente  la  potesta' genitoriale ovvero al
tutore,  secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al
concorso.
   3.  I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  saranno  esclusi dal
concorso,  mentre  quelli idonei saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura generale.