Art. 9. Accertamento attitudinale 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera f), all'accertamento attitudinale, inteso a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche. Detto accertamento consistera' in una serie di prove attitudinali ed in un'intervista di selezione. In particolare, saranno valutate le potenzialita' adattive, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali dei concorrenti agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' della Scuola militare, secondo le direttive tecniche dello Stato maggiore dell'Esercito. 2. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. 3. I concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso, mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale.