Art. 10.

                        Titoli di preferenza


   1.  A  parita'  di  merito, nelle graduatorie di cui al successivo
articolo  11,  si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente  indicati  nella  domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
   a)  figli  di decorati dell'Ordine militare d'Italia o di decorati
di medaglia d'oro al valor militare;
   b)  figli  di  mutilati  e  di  invalidi  di  guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
   c) figli di militari di carriera delle Forze armate, di dipendenti
civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili
o  militari  dello Stato, di ufficiali e sottufficiali di complemento
richiamati  in  temporaneo  servizio  che,  per il servizio prestato,
abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza.
   I  suddetti  titoli  di  preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
   2. In assenza dei titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito  il  candidato piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo  dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
integrato  dall'articolo  2,  comma  9 della legge 16 giugno 1998, n.
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