Art. 14.

                       Ordinamento degli studi


   1.  La  Scuola militare aeronautica “Giulio Douhet” e'
un istituto di formazione secondaria statale che persegue lo scopo di
formare  i  giovani e di stimolare negli stessi l'interesse alla vita
militare   aeronautica,  orientandoli  verso  le  attivita'  ad  essa
connesse.
   2.  I  corsi  di  studio della Scuola militare aeronautica sono di
ordine  classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti  per  l'intero  corso di liceo classico e per gli ultimi tre
anni  di  liceo  scientifico ad indirizzo “tradizionale”.
Inoltre,  presso  la Scuola militare aeronautica e' istituita la sola
cattedra  di  inglese.  Gli  allievi  che nei primi due anni di liceo
scientifico  e  del  ginnasio  abbiano  frequentato  corsi  di lingue
straniere  diverse  dall'inglese  sono ammessi a frequentare il terzo
anno,  al  termine del quale dovranno sostenere un esame di idoneita'
sul  programma svolto. Tali allievi possono comunque fare domanda per
proseguire,  privatamente  ed a proprie spese, lo studio della lingua
iniziata  nei primi due anni, purche' gli orari delle lezioni private
siano  stabiliti  nel  rispetto  degli  orari e del regolamento della
Scuola militare aeronautica.
   3. Gli allievi incorporati non sono soggetti al pagamento di tasse
scolastiche  limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 5
del  decreto  legislativo  15  aprile  2005, n. 76 e dall'articolo 28
comma  1  del  decreto  legislativo  17 ottobre 2005, n. 226. Durante
l'intera  permanenza  presso  la  Scuola  militare aeronautica non e'
concesso loro di ripetere piu' di un anno di corso.
   4.  Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  allievi  saranno
giudicati  anche  sotto il profilo dell'attitudine militare. Coloro i
quali  saranno  giudicati  non  idonei in attitudine militare saranno
rinviati  in  famiglia,  con  le  modalita'  previste  dal successivo
articolo 19, comma 1.