Art. 10. Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico - professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al successivo articolo 11 del presente decreto e all'accertamento attitudinale, di cui al successivo articolo 12. Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo, presumibilmente nel mese di ottobre 2009, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, nei giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. Al fine di garantire l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa, tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica. 2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, potranno usufruire, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire i seguenti documenti: a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera rilasciato da medici della Federazione medico - sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercita in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. In sostituzione di detto certificato il personale militare dell'Esercito in servizio potra' produrre il certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con l'effetto ivi previsti; b) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; c) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data della visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate; d) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale dell'enzima G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale da non oltre sei mesi. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanita' militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre 2007, nonche' della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla Direzione generale della sanita' militare l'11 gennaio 2008, i soggetti che presentino alterazioni dell'enzima G6PD, consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno compilare nonche' far sottoscrivere dal proprio medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il modello di certificato medico di cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale modello sara' presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto; e) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata convenzionata, da non oltre sei mesi, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia conforme. 3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti: a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime, presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire tale referto del test di gravidanza saranno sottoposti (al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo articolo 11, comma 2) al test di gravidanza, al fine di escludere la sussistenza di detto stato. Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo articolo 11, comma 3. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia conforme. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio obbligatorio; b) corsa piana di metri 1.000 (tempo massimo 6') - esercizio obbligatorio; c) salto in alto (minimo 1,10 metri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50'', massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza interruzioni su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio obbligatorio; b) corsa piana di metri 1.000 (tempo massimo 7') - esercizio obbligatorio; c) salto in alto (minimo 1 metro, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60'', massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. 6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato I al presente decreto. Il medesimo allegato I contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 7. Il personale militare in servizio nell'Esercito e gli allievi dell'Accademia militare che non abbiano completato il secondo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare, sono esonerati dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati qualora, all'atto della presentazione presso il Centro, esibisca l'attestazione, rilasciata dal Comandante di corpo, secondo il modello riportato nel gia' citato allegato E al presente decreto, che attesti il superamento delle prove di efficienza operativa previste dalla pubblicazione 12/A/1 «L'addestramento militare», ed. 1989, e successive modificazioni e integrazioni. La mancata esibizione di detta certificazione determinera' l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra, previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero del certificato di cui al precedente comma 2, lettera a) del presente articolo. Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a). L'esito positivo di detto controllo o, in alternativa, il superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori, consentiranno ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel citato allegato I al presente decreto. 8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo; c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato I al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 14. 9. La Direzione generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per le prove di cui al presente articolo, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - numero 06/517052774) al massimo entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 14.