Art. 10.

                     Prove di efficienza fisica


   1.  I  concorrenti,  che  nella prova scritta di cultura tecnico -
professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno
ammessi  a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno  sottoposti  agli  accertamenti sanitari di cui al successivo
articolo  11 del presente decreto e all'accertamento attitudinale, di
cui al successivo articolo 12.

   Le   prove   e  gli  accertamenti  di  cui  sopra  avranno  luogo,
presumibilmente  nel  mese  di  ottobre  2009,  presso  il  Centro di
selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito  di Foligno, nei
giorni   che   saranno   resi   noti  agli  interessati  con  lettera
raccomandata  o  telegramma.  Al  fine  di garantire l'economicita' e
l'efficacia  dell'azione  amministrativa,  tale  comunicazione potra'
essere inviata per via telematica.

   2.  I  concorrenti,  nel  periodo  di permanenza presso il Centro,
potranno   usufruire,  compatibilmente  con  le  potenzialita'  dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.

   I  medesimi  dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti
di tenuta ginnica e dovranno esibire i seguenti documenti:
    a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  rilasciato  da medici della Federazione medico -
sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie
pubbliche  o  private  convenzionate  che  esercita in tali ambiti la
professione  di  medico  specializzato  in  medicina  dello sport. La
mancata  presentazione  di tale certificato determinera' l'esclusione
del concorrente dal concorso. In sostituzione di detto certificato il
personale  militare  dell'Esercito  in  servizio  potra'  produrre il
certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con l'effetto ivi
previsti;
    b)  certificato  rilasciato  da una struttura sanitaria pubblica,
anche   militare,  o  privata  convenzionata  attestante  la  recente
effettuazione  (da  non oltre due mesi) dell'accertamento dei markers
dell'epatite  B  e  C.  La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
    c)  esame  radiografico  del  torace in due proiezioni e relativo
referto,  se  effettuato  entro  i  tre mesi precedenti la data della
visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate;
    d)   referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale  dell'enzima  G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso
strutture    sanitarie   pubbliche,   anche   militari,   o   private
convenzionate  con  il  Servizio sanitario nazionale da non oltre sei
mesi.  Ai  sensi  dei  decreti  dirigenziali  emanati  dal  Direttore
generale  della  sanita' militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre
2007,  nonche' della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata
dalla  Direzione generale della sanita' militare l'11 gennaio 2008, i
soggetti  che  presentino  alterazioni  dell'enzima G6PD, consapevoli
delle  sanzioni  civili e penali cui potranno andare incontro in caso
di    dichiarazione   mendace,   dovranno   compilare   nonche'   far
sottoscrivere  dal  proprio  medico di fiducia di cui all'articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il modello di certificato medico
di  cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente
decreto, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di
deficit  G6PD  ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale
modello  sara'  presentato  dal  candidato  alla  commissione per gli
accertamenti  sanitari. La mancata presentazione di detto certificato
determinera'  l'esclusione  del  concorrente  dal concorso. Inoltre i
soggetti  in  questione,  in  sede  di visita medica effettuata dalla
commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  se  giudicati idonei,
dovranno  sottoscrivere  la  dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione  di  cui  all'allegato  H, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
    e)   referto,   rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,  anche
militare,  o privata convenzionata, da non oltre sei mesi, attestante
l'esito  del  test per l'accertamento della positivita' per anticorpi
HIV.

   Tutta  la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.

   3.  In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti:
    a)  referto  attestante  l'esito  di  ecografia  pelvica eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata  entro  i tre mesi precedenti la data di presentazione.
La   mancata   presentazione   di   detto   certificato  determinera'
l'esclusione della concorrente dal concorso;
    b)  referto  attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi  su  sangue  o  urine  -  effettuato  entro  i  cinque giorni
precedenti  la  data  di  presentazione  alle  prove medesime, presso
struttura    sanitaria    pubblica,   anche   militare,   o   privata
convenzionata.

   I  concorrenti  di  sesso femminile che non dovessero esibire tale
referto del test di gravidanza saranno sottoposti (al solo fine della
effettuazione  in  piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e
degli  esami  previsti al successivo articolo 11, comma 2) al test di
gravidanza,  al  fine  di  escludere  la  sussistenza di detto stato.
Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di
essere  sottoposta  alle  prove  di  efficienza  fisica  e  produrra'
l'effetto indicato al successivo articolo 11, comma 3.

   Tutta  la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.

   4.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    a)  piegamenti  sulle  braccia  (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni  su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
    b)  corsa  piana  di  metri  1.000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
    c)  salto  in  alto  (minimo 1,10 metri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    d)  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 50'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.

   5.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    a)  piegamenti  sulle  braccia  (minimo  8, tempo limite 2' senza
interruzioni  su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
    b)  corsa  piana  di  metri  1.000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
    c)  salto  in  alto  (minimo  1  metro,  massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    d)  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 60'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.

   6.  Il  prospetto  delle  prove  di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato  I,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.

   In  tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della
prova  di  piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i
concorrenti  di  sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al
fine  di  rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le
cause   di   incidente   nell'esecuzione   delle  stesse  e  per  una
preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti.

   Il   mancato   superamento   anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.

   Il  superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio   di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,  senza
attribuzione  di  alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare,  qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di  conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato
allegato I al presente decreto.

   Il medesimo allegato I contiene disposizioni circa le modalita' di
svolgimento  delle  prove  ed  i  comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente   infortunio   o   di   infortunio   verificatosi  durante
l'effettuazione degli esercizi.

   7.  Il  personale militare in servizio nell'Esercito e gli allievi
dell'Accademia  militare  che  non abbiano completato il secondo anno
del  previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare,
sono  esonerati dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati
qualora,  all'atto  della  presentazione  presso  il Centro, esibisca
l'attestazione,  rilasciata  dal  Comandante  di  corpo,  secondo  il
modello riportato nel gia' citato allegato E al presente decreto, che
attesti  il  superamento delle prove di efficienza operativa previste
dalla  pubblicazione  12/A/1  «L'addestramento militare», ed. 1989, e
successive modificazioni e integrazioni.

   La   mancata   esibizione  di  detta  certificazione  determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra,
previa  esibizione  della  dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio  sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta
servizio,   da   cui  risulti  l'assenza  di  controindicazioni  allo
svolgimento  delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 2, lettera a) del presente
articolo.

   Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla
commissione   preposta   alle  prove  di  efficienza  fisica  di  cui
all'articolo 7, comma 2, lettera a).

   L'esito   positivo  di  detto  controllo  o,  in  alternativa,  il
superamento    presso   il   Centro   degli   esercizi   obbligatori,
consentiranno  ai  concorrenti  in servizio di effettuare, qualora lo
richiedano  espressamente,  gli esercizi facoltativi, al solo fine di
conseguire  il  punteggio incrementale indicato nel citato allegato I
al presente decreto.

   8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
    a)  verifichera'  la  validita'  delle certificazioni di volta in
volta  prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno apposito
verbale;
    b)  avviera'  senza  indugio  alla competente commissione per gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza   fosse  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione  del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
    c)  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
    d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli  esercizi  facoltativi  il  punteggio corrispondente indicato nel
gia'  citato  allegato  I al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni  caso  non  potra'  superare  complessivamente  i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 14.

   9.  La  Direzione  generale  per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i tempi di svolgimento previsti per le prove di
cui  al presente articolo, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti  che,  per  documentate  cause  di  forza  maggiore,  non
potessero  presentarsi  alle  prove  di  efficienza fisica nel giorno
stabilito.  A  tal  fine  gli  interessati  dovranno far pervenire la
richiesta  di  riconvocazione  (a  mezzo  telegramma  o  fax - numero
06/517052774)  al  massimo  entro  il  giorno  della  prova, inviando
documentazione   probatoria  dei  motivi  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione  potra'  essere  disposta  solo  se  la stessa risulti
compatibile  con  la data di approvazione della graduatoria di merito
di cui al successivo articolo 14.