Art. 12. Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 11, comma 8 saranno sottoposti ad accertamento per il riconoscimento delle qualita' attitudinali indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. 2. L'accertamento attitudinale sara' eseguito da parte della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera c) che, attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed un'intervista di selezione individuale, valutera' le capacita' adattive al ruolo, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali dei concorrenti. 3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 4. I verbali dell'accertamento attitudinale, insieme a quelli delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari, dovranno essere inviati a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.