Art. 12.

                      Accertamento attitudinale


   1.  Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 11, comma
8  saranno  sottoposti  ad  accertamento  per il riconoscimento delle
qualita'  attitudinali indispensabili all'espletamento delle mansioni
di  ufficiale  in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o
del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.

   2.  L'accertamento  attitudinale  sara'  eseguito  da  parte della
commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera c) che,
attraverso  una  serie  di prove (batteria testologica e questionario
informativo)  ed un'intervista di selezione individuale, valutera' le
capacita'  adattive  al  ruolo,  le  aspettative  professionali e gli
aspetti motivazionali dei concorrenti.

   3.  Il  giudizio  espresso  dalla  commissione  che, adeguatamente
motivato,  dovra'  essere  comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno   esclusi   dal   concorso.  Il  giudizio  di  idoneita'  non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.

   4.  I  verbali  dell'accertamento  attitudinale,  insieme a quelli
delle  prove  di  efficienza  fisica  e  degli accertamenti sanitari,
dovranno essere inviati a cura del Centro di selezione e reclutamento
nazionale  dell'Esercito  alla  Direzione  generale  per il personale
militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione reclutamento ufficiali - 2ª
Sezione, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.