Art. 13. Prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale. La prova orale, che avra' luogo nella sede e nel giorno comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma, vertera' su argomenti tratti dal gruppo di tesi estratto a sorte da ciascun concorrente tra i quattro gruppi riportati nel citato allegato F al presente decreto. Tale prova avra' durata non superiore a 30 minuti primi. 2. La Direzione generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di tutti i concorrenti e nel rispetto dei tempi di approvazione delle graduatorie di merito, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno inoltrare alla Direzione generale la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/517052774), al massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 14. 3. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra francese, inglese, spagnolo e tedesco, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato F. La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera' contestualmente alla prova orale. Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria: a) da 0 a 17,999/30: punti 0; b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; g) da 28/30 a 30/30: punti 6.