Art. 14. Graduatorie di merito 1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai concorrenti in ciascuna delle prove d'esame, nella valutazione dei titoli e negli accertamenti sanitari, nonche' degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti al ruolo dei marescialli potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 2. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nel precedente comma 1, nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia' citato allegato D al presente decreto, eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla stessa. 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».