Art. 15.

                               Nomina


   1.  I  vincitori dei concorsi saranno nominati, ad eccezione degli
appartenenti  alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento  e  degli  ufficiali  in  ferma  prefissata,  di cui al
precedente  articolo  2,  comma  1,  lettere c) e b), Sottotenenti in
servizio  permanente  rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o
del  Corpo  per  il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel
grado  stabilita  dal  decreto  di  nomina  che  sara' immediatamente
esecutivo.

   Gli  appartenenti  alla  categoria degli ufficiali inferiori delle
forze  di  completamento  e  quelli appartenenti alla categoria degli
ufficiali  inferiori  in  ferma  prefissata, invece, saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione
delle domande.

   2.  Il  conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito della
condotta  e  delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente
decreto.

   Con  successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle Armi
dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
del presente decreto.

   3.  I  vincitori  di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio  in  via  provvisoria,  sotto  riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi.

   All'atto  della  presentazione  al  corso  gli  ufficiali dovranno
contrarre  una  ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del  corso  medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del  superamento  del  corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca della nomina.

   Inoltre, la mancata presentazione al corso applicativo comportera'
la  decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

   4.  Il  concorrente  di  sesso  femminile nominato Sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10
del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare
il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.

   5.  Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non  ricoperti  per  rinuncia  o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso  di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente articolo
14, entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso.

   6.  I  frequentatori  che  non  supereranno o non completeranno il
corso applicativo:
    a)  se  provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Forza  armata  e  categoria  di  provenienza  per completare la ferma
eventualmente  contratta. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
    b)  se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo.

   7.  Per  gli  ufficiali,  che  supereranno  il  corso applicativo,
l'anzianita'  relativa  nel  grado  rivestito verra' rideterminata in
base  alla  media  del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito
del  concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze
di  completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma
prefissata  saranno  iscritti  in  ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
dello stesso ruolo.