Art. 15. Nomina 1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, ad eccezione degli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere c) e b), Sottotenenti in servizio permanente rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente decreto. Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle Armi dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto. 3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre, la mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente articolo 14, entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso. 6. I frequentatori che non supereranno o non completeranno il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella Forza armata e categoria di provenienza per completare la ferma eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 7. Per gli ufficiali, che supereranno il corso applicativo, l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.