Art. 16.

                     Accertamento dei requisiti


   1.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo  2  del  presente  decreto,  l'Amministrazione provvedera' a
chiedere   alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti  la
conferma  delle  dichiarazioni  rese  dai  vincitori nella domanda di
partecipazione   e   nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente
prodotte.  Inoltre,  verra'  acquisito  d'ufficio  il certificato del
casellario giudiziale.

   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1  emergesse la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante   decadra'   dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.