Art. 18.

                     Spese di viaggio e licenza


   1.  Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto sono
a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.

   2.  I  concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza  straordinaria  per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio,  sino  a  un  massimo  di trenta giorni, nei quali dovranno
essere  computati  i  giorni  di svolgimento delle prove previste dal
precedente  articolo 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il  rientro  in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure  frazionata  in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci
giorni,  per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le
prove  d'esame  per  motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria  sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno in
corso.