Art. 4. Titoli di merito 1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate sui titoli posseduti, compresi tra quelli indicati nel successivo articolo 9 del presente decreto e non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria, ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel successivo articolo 5. 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni. 3. L'esito della valutazione dei titoli sara' reso noto esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.