Art. 4.

                          Titoli di merito


   1.  E'  onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate sui
titoli   posseduti,  compresi  tra  quelli  indicati  nel  successivo
articolo 9 del presente decreto e non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti
potranno  produrre  a  corredo  della  domanda  di  partecipazione al
concorso  eventuale  documentazione  probatoria,  ovvero  una  o piu'
dichiarazioni  sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
i  militari  in servizio o in congedo la documentazione matricolare e
caratteristica   verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate  nel
successivo articolo 5.

   2.  Formeranno  oggetto  di valutazione da parte della commissione
solo  i  titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per  la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i  quali  - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica  -  siano  state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.

   3.   L'esito   della   valutazione  dei  titoli  sara'  reso  noto
esclusivamente  a  coloro  che saranno ammessi a sostenere le prove e
gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.