Art. 5. Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 1. I Comandi di cui al precedente articolo 3, comma 2 dovranno provvedere a: a) redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito»; b) trasmettere non oltre il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, la seguente documentazione: 1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare; 2) attestazione e dichiarazione di completezza; 3) copia del libretto personale o della cartella personale. 2. Per i concorrenti in servizio i Comandi di appartenenza dovranno rilasciare l'attestazione prevista dal successivo articolo 10, comma 7 del presente decreto, secondo il modello in allegato E che costituisce parte integrante dello stesso decreto, che attesti il superamento delle prove di efficienza operativa. Tale documento dovra' essere esibito dai concorrenti all'atto della presentazione al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica. I concorrenti che non avessero sostenuto dette prove dovranno essere muniti della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle suddette prove di efficienza operativa. 3. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di redigere e trasmettere nei termini sopraindicati il documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, le pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il personale militare.